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66010 Palombaro CH

  MAB MANIFATTURE SRL

 P.IVA 01524770698

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Condizioni Generali di Acquisto

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Mab Manifatture

 

Approvato in data 29/08/2025 

 

1. Principi Generali 

Tutti gli acquisti di un/di Bene/i (come di seguito definiti) ovvero di un/di Servizio/i (come di seguito definiti) tra MAB Manifatture S.r.l. (di seguito anche “MAB” o “Acquirente”) e il fornitore (di seguito anche “Fornitore”) sono disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito anche “CGA”). Le presenti CGA annullano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo e/o corrispondenza in merito all'oggetto dell’ordine/contratto, ivi incluse eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, considerate singolarmente o nel loro complesso, e prevalgono, salvo diverso accordo scritto, su qualsiasi condizione o clausola limitativa o modificativa, diversa o ulteriore, inserita, anche a stampa, dal Fornitore nella propria conferma d’ ordine, nelle fatture o nella corrispondenza. Eventuali modifiche o deroghe, anche successive all'ordine/contratto, saranno da ritenersi valide solo se espressamente confermate per iscritto tra le Parti. 

 

2. Definizioni 

Nel contesto delle presenti CGA i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi: - "Bene/i": tutti i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato nell’ordine/contratto; - “Codice Etico”: Codice Etico di MAB; - “Informazioni riservate”: tutte le informazioni scambiate tra le Parti nell’ambito dell’ambito dell’esecuzione dell’ordine/contratto, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): o le Specifiche Tecniche; o qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dalle Specifiche Tecniche, relativa a MAB, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di MAB al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dell’ordine/contratto; o elementi di design, creazioni, disegni, campioni, etc.; - “Leggi Anti-corruzione”: ogni normativa applicabile al Fornitore e/o a MAB, e/o alla esecuzione delle obbligazioni previste a carico delle stesse ai sensi dell’ordine/contratto, vigente in materia di anti-corruzione, incluse le leggi di ogni ordine e grado, regolamenti, provvedimenti amministrativi, policy e procedure emesse da qualsiasi autorità competente; - “Parti”: si intendono MAB e il Fornitore; - “Sanzioni Economiche Internazionali”: leggi, regolamenti o misure restrittive, di volta in volta applicabili, concernenti le sanzioni economiche (comprese, a titolo esemplificativo, quelle in materia di embargo, restrizioni su software e altra tecnologia, etc.) imposte dalle Autorità nazionali o internazionali a ciò preposte; - “Servizio/i”: le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore a MAB e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da MAB; - Specifiche Tecniche” devono intendersi i disegni e le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Bene o il Servizio dovranno soddisfare. 

 

3. Ordini e modifiche 

Il contratto si considera concluso quando il Fornitore abbia inviato a MAB copia dell’ordine, debitamente datata e sottoscritta, rimanendo inteso che tale copia dovrà essere inviata a MAB entro 24 ore dal ricevimento dello stesso. In caso di controproposta, la stessa avrà valore soltanto se espressamente accettata ex art. 1326 c.c.. L'esecuzione della fornitura del Bene e/o Servizio da parte del Fornitore s'intenderà in ogni caso come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine. L'Acquirente si riserva di apportare qualsiasi variazione all'ordine mediante emissione di una "variante d'ordine" contenente la proposta di variazione e la sua decorrenza. Essa si intenderà accettata dal Fornitore salvo che questi non manifesti per iscritto all'Acquirente, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla spedizione, la propria indisponibilità a fornire alle nuove condizioni proposte. Il Fornitore, con l’accettazione dell’ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle Specifiche Tecniche eventualmente richiamate nello stesso. Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di MAB delle variazioni proposte dal Fornitore. 

 

4. Prezzi e fatturazione 

Le Parti danno atto che il prezzo dei Beni/Servizi è congruo ed è stato concordato tenendo conto dei valori applicati nel mercato di riferimento. Le Parti danno altresì atto che tale prezzo è adeguato a garantire sufficiente margine al Fornitore 3 perché questi garantisca il rispetto di tutti gli obblighi retributivi, contributivi, fiscali a suo carico ed in generale l’adempimento di tutti gli obblighi di legge applicabili all’attività necessaria alla realizzazione dei Beni ovvero all’esecuzione dei Servizi. Il prezzo dei Beni/Servizi è indicato nell’ordine, al netto di tasse e imposte, comprensivo dell’imballaggio, di tutti gli oneri, costi e spese (inclusi, quelli di caricamento, trasporto, assicurazione, scarico e deposito etc.) sino e in conformità al termine di consegna (o Incoterm) indicato all’articolo 5. 

È espressamente esclusa l’applicazione dell’articolo 1664 del Codice civile al contratto. 

Il Fornitore potrà emettere fatture soltanto per corrispettivi preventivamente pattuiti per iscritto con MAB e relativi a prestazioni regolarmente eseguite in favore di quest’ultima. La fattura sarà predisposta dal Fornitore unitamente alla consegna dei Beni/Servizi, che dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dall’art. 5 delle presenti CGA, e dovrà riportare i soli corrispettivi pattuiti per iscritto con MAB nonché includere il relativo numero d’ordine e documento di trasporto. Il pagamento sarà effettuato in euro tramite Riba – Ricevuta Bancaria . Resta inteso che le Parti possono concordare per iscritto ulteriori modalità di pagamento che, in ogni caso, garantiscano la tracciabilità delle transazioni effettuate. Il pagamento, anche parziale, del prezzo non farà presumere l’accettazione da parte di MAB dei Beni/Servizi e non pregiudicherà il diritto di contestarli e di ripeterne il pagamento. MAB avrà il diritto di compensare le somme dovute al Fornitore con le somme, a qualunque titolo, dovute dal Fornitore (quali, ad esempio, le penali ai sensi dell’articolo 5 delle presenti CGA). In nessun caso il Fornitore potrà esercitare alcun diritto di ritenzione o privilegio sui Beni in suo possesso. In ogni caso di mancata regolarità del Fornitore - come dei suoi subcontraenti (inclusi subappaltatori, subfornitori, depositari, trasportatori o ausiliari) (collettivamente i “Subcontraenti”) - nei pagamenti o negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, in conformità alla normativa vigente, MAB potrà sospendere ogni eventuale pagamento al Fornitore sino a completa e documentata regolarizzazione da parte del Fornitore. Fatti salvi gli altri rimedi di legge o previsti dal contratto, MAB avrà diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo per tutti i Beni che siano difettosi, viziati o in altro modo non conformi al contratto, fino alla definizione giudiziale della relativa controversia. In tali casi, il Fornitore espressamente rinuncia anche ad esercitare ogni diritto di ritenzione e/o privilegio sui Beni. 

 

5. Consegna 

I termini e/o le date di esecuzione e/o di consegna indicati nell’ordine/contratto e/o nelle comunicazioni che li accompagnano, sono da intendersi inderogabili, tassativi ed essenziali nell’interesse dell’Acquirente, anche in mancanza di un’espressa indicazione nell’ordine/contratto, riconoscendo il Fornitore sin da ora che è necessità primaria dell’Acquirente poter ricevere i Beni e/o i Servizi secondo la tempistica prestabilita con il Fornitore per poterli correttamente allocare all’interno della propria struttura aziendale e lavorativa. Solo gli eventi che costituiscono causa di forza maggiore (ai sensi dell’art. 9 delle presenti CGA) notificati per iscritto dal Fornitore nel più breve tempo possibile, con ogni mezzo che consenta di dare la prova del ricevimento da parte di MAB, entro 2 (due) giorni lavorativi dal loro verificarsi, potranno determinare una proroga del termine di consegna. Alla consegna dei Beni il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Acquirente la documentazione eventualmente richiesta dal contratto (in particolare la fattura e il relativo documento di trasporto ai sensi dell’articolo 4). In caso di Beni, la merce dovrà essere consegnata nel luogo, tempi, quantità e condizioni indicate nell'ordine/contratto. 

 

5.1 Ritardata consegna 

Fatto salvo il caso di forza maggiore, in caso di ritardo nella consegna del/i Bene/i e/o nella prestazione del/i Servizio/i, MAB avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell’ordine/contratto – al 3% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 10% del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito. Indipendentemente dall’applicazione delle penali, ogni ritardo nella consegna eccedente 15 (quindici) giorni darà a MAB il diritto alla risoluzione totale o parziale del Contratto, a sua sola scelta insindacabile. In aggiunta alla penale sopra prevista MAB avrà il diritto al risarcimento integrale di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna del/i Bene/i o nel completamento del/i Servizio/i. 

 

5.2 Rischio e passaggio del titolo MAB non accetta alcuna riserva di proprietà del Fornitore. 

Il Bene sarà consegnato a MAB libero da pesi, vincoli, riserve di proprietà o altri gravami di sorta. Salvo quanto diversamente indicato nell’ordine, il trasferimento della proprietà avverrà secondo il regime legale ordinario e conformemente all’Incoterm ICC 2020 Ex Works (salvo diversa indicazione contenuta nell’ordine). 

 

5.3 Spedizione della merce e documenti di trasporto  

Il Fornitore deve effettuare la spedizione, il trasporto e la consegna dei Beni, con relative attività accessorie o complementari, a propria cura, spese e responsabilità, salvo eventuali diverse indicazioni previste nell’ordine/contratto e in ogni caso con modalità e con accorgimenti tali che gli stessi non subiscano alcun danno, perdita o deperimento. Ogni spedizione deve essere accompagnata da un documento di trasporto e dai certificati e/o documenti richiesti dall’ordine/contratto e in regola con la normativa vigente al momento della spedizione, trasporto e consegna, oltre a recare le indicazioni necessarie per identificare con precisione l'ordinativo, il numero e la tipologia dei Beni in essa contenuti definendoli a livello di codice ordinazione ove previsto e riportando tale codice anche sui relativi colli, nonché il destinatario della stessa. Il Fornitore deve richiedere e ottenere a propria cura e spese i permessi, le autorizzazioni, le licenze e/o ogni altro documento necessario per l'eventuale esportazione - importazione (a seconda dei casi) dei Beni in base alla legislazione di riferimento e fornire i medesimi all’Acquirente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. La consegna dei Beni deve essere effettuata presso la sede dell’Acquirente all’indirizzo specificato nell’ordine/contratto, a valere quale luogo di consegna e/o di fornitura ad ogni effetto di legge e/o di ordine/contratto, fatte salve eventuali diverse previsioni stabilite in maniera chiara, espressa e univoca tra le Parti circa la volontà di concordare un eventuale diverso luogo. 

 

5.4 Documentazione 

I Beni e/o Servizi oggetto dell'ordine/contratto dovranno essere forniti completi di tutta la documentazione tecnica (ad es., per il montaggio, assemblaggio, uso, esercizio e manutenzione) nonché delle certificazioni (ad es., di sicurezza, omologazioni, schede tossicologiche, e/o di classificazioni del tipo di rifiuto) previste dalla normativa vigente o nell’ordine/contratto. Tale documentazione sarà parte integrante della fornitura. Qualora la documentazione inviata risultasse incompleta e/o non conforme all'ordine/contratto o alle normative, anche tecniche, vigenti ed applicabili, il pagamento delle fatture, anche delle forniture successive, potrà essere sospeso fino al regolare ricevimento della completa, corretta ed idonea documentazione. Il Fornitore è tenuto altresì ad informare l’Acquirente di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione del/dei Bene/i in base alla legislazione applicabile sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali nonché della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nei paesi di origine dei prodotti. Se non espressamente indicato dal Fornitore prima del perfezionamento dell’ordine/contratto, si deve intendere che il/i Bene/i è/sono libera/i per l’esportazione. 

 

6 Garanzie 

6.1 Garanzie per i Beni 

Salvo quanto diversamente previsto nell’ordine/contratto, il Fornitore garantisce l’idoneità all’uso del/i Bene/i fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna, salvo che la legge non preveda un termine maggiore. In relazione a ciascun Bene, il Fornitore dichiara e garantisce che gli stessi siano sicuri ai sensi della direttiva CE 2001/95 in materia di Sicurezza Generale dei prodotti così come recepita nel Codice del Consumo. Il Fornitore garantisce che il/i Bene/i consegnati saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. Nel caso in cui i Beni siano difettosi, viziati o in altro modo non conformi al Contratto, MAV avrà diritto alla riparazione e/o sostituzione del Bene a spese ed oneri del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno e l’eventuale risoluzione del contratto. Il Fornitore, inoltre, terrà MAB manlevata da qualsiasi responsabilità e costo (inclusi quelli di terze parti), derivanti o connessi alla non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal Fornitore nel presente articolo 6.1. 

 

6.2 Garanzie per i Servizi 

MAB potrà controllare la correttezza del Servizio fornito in qualsiasi momento durante o successivamente l’esecuzione del Servizio stesso. Nel caso in cui venga accertato un vizio totale o parziale di conformità nella prestazione del Servizio, MAB potrà, alternativamente, richiedere la corretta esecuzione dell’intera prestazione o della sola parte non conforme, ovvero, la riduzione del corrispettivo o, ancora, potrà ottenere il risarcimento delle spese sostenute dalla stessa per la parte di Servizio non conforme rispetto agli standard normalmente applicati o la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Fornitore, inoltre, terrà MAB manlevata da qualsiasi responsabilità e costo (inclusi quelli di terze parti), derivanti o connessi alla non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal Fornitore nel presente articolo 6.2. 

 

7 Responsabilità del Fornitore 

Il Fornitore, per sé e per i suoi eventuali subfornitori, si impegna e garantisce quanto segue: 

a) di eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte e con l’impiego di personale adeguatamente informato, formato e dotato di specifica preparazione ed esperienza; 

b) di essere titolare di ogni e qualsivoglia autorizzazione, licenza e permesso, necessario ai sensi della normativa applicabile per l’esecuzione del contratto; 

c) a mettere in atto, per la produzione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi, gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del 5 lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di MAB e di terzi nel rispetto della legislazione territorialmente applicabile; 

d) a garantire che il personale che utilizzerà per la produzione dei Beni e/o l’erogazione dei Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, incluse quelle in materia di immigrazione, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere; 

e) a nominare un proprio referente nei rapporti con MAB, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest’ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto prima dell'inizio della prestazione del/dei Servizio/i; 

f) che i Beni da lui forniti, loro accessori e componenti non comportano contraffazione di diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi. 

Il Fornitore – per sé e per i suoi eventuali subappaltatori – dichiara e garantisce a MAB di rispettare, in ogni tempo, tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel rispettivo Paese di appartenenza in materia di: i) lavoro (ad es., la titolarità delle iscrizioni ad enti assicurativi, previdenziali e di categoria e gli adempimenti previdenziali, assicurativi e quelli fiscali, conformità alle previsioni legislative finalizzate alla soppressione del lavoro clandestino); 

ii) salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

iii) ambiente nonché di accettare le previsioni contenute nel Codice Etico applicabili alla realizzazione dei Beni o prestazione dei Servizi oggetto del contratto. Il Fornitore dichiara altresì per sé e per i suoi subfornitori di adempiere agli obblighi previsti dal regime delle Sanzioni Economiche Internazionali e di non trovarsi in situazioni di effettivo o potenziale conflitto con lo stesso. 

Il Fornitore manleva MAB da qualsiasi responsabilità, nonché indenne da ogni onere, costo, danno, pretesa o azione di terzi, comunque derivanti o connessi alla mancata osservanza degli obblighi imposti dal presente articolo 7. 

Il Fornitore garantisce l’adempimento da parte dei suoi subcontraenti di tutte le obbligazioni e disposizioni del presente articolo 7. Qualora sia chiamato ad erogare un/dei Servizio/i presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di MAB, il Fornitore si impegna: 

- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di MAB; 

- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio; 

- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di MAB, sollevando espressamente e tenendo indenne MAB da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo. 

 

8 Diritto di Audit 

MAB, e il suo Soggetto Controllante (congiuntamente, gli “Auditors”), avranno facoltà di effettuare, concordando le tempistiche e le modalità con il Fornitore, gli Audit che riterrà opportuni in relazione all’esecuzione dello specifico contratto. Gli Auditors potranno svolgere le attività di auditing: periodicamente nel corso di esecuzione dei Servizi o approvvigionamento di Beni, previo preavviso scritto; durante il normale orario di lavoro; attraverso la richiesta di documenti o attraverso ispezioni, anche presso le sedi del Fornitore; a mezzo di proprio personale ovvero di consulenti a ciò espressamente incaricati. Nel corso di tali attività di Auditing, il Fornitore sarà tenuto a prestare piena e incondizionata collaborazione, fornendo agli Auditors tutto il necessario supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni afferenti l’ esecuzione del contratto richiesti dagli Auditors stessi, fatta eccezione per i soli documenti e/o le informazioni aventi carattere riservato e confidenziale, e/o relativi a segreti industriali e/o a diritti di proprietà intellettuale del Fornitore o di terzi. Nell’ipotesi in cui, all’esito di tali attività di auditing, siano riscontrate violazioni delle prescrizioni contenute nei rispettivi Modelli o Codici Etici (che saranno previamente messi a disposizione del Fornitore) e/o non corretti adempimenti delle medesime prescrizioni, troverà applicazione quanto previsto all’art. 15. In nessun caso, comunque, il Fornitore potrà giustificare il proprio inadempimento e/o il ritardo del proprio adempimento in ragione dell’attività di auditing svolta dagli Auditors. Gli Auditors avranno facoltà di effettuare i suddetti audit per tutta la durata del contratto e nei 12 mesi successivi alla scadenza naturale del contratto. Le attività di verifica saranno eseguite dagli Auditors o da suoi soggetti delegati in base a tempistiche e modalità concordate fra le Parti e tali da non recare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività lavorativa del Fornitore e non potranno 6 riguardare dati e/o informazioni non pertinenti al presente contratto. Gli Auditors non potranno avere accesso ai sistemi operativi del Fornitore se non a mezzo di personale dello stesso. 

 

9 Forza maggiore 

Le Parti non saranno ritenute responsabili d’inadempimento qualora lo stesso sia da imputarsi a eventi indipendenti dalla volontà e dal controllo delle Parti stesse, come guerra, ostilità belliche, sciopero generale, guerra civile, incendi, inondazioni, terremoti e qualsiasi altra circostanza di similare importanza. Le Parti concordano sin d’ora che non potranno essere considerati eventi di forza maggiore circostanze relative a carenza del personale, materiali o risorse per la produzione, scioperi a livello locale, epidemie o pandemie che non siano state dichiarate tali, inadempimenti contrattuali di terzi che abbiano negoziato con una delle Parti, difficoltà finanziarie di una delle Parti, o incapacità di ottenere e mantenere eventuali licenze, permessi e autorizzazioni. Se una delle Parti intende avvalersi del temporaneo esonero di responsabilità di cui sopra, dovrà – senza indugio – informare l’altra Parte della causa di forza maggiore che impedisce l’adempimento della prestazione, dandone prova non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal verificarsi degli eventi rilevanti. In mancanza di tale comunicazione, la Parte in oggetto non sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per inadempimento asseritamente causata da tale circostanza di forza maggiore. Entrambe le Parti si impegnano a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per prevenire e ridurre l’effetto di qualsiasi inadempimento del contratto causato da circostanze di forza maggiore. Ciascuna delle Parti avrà il diritto di recedere per giusta causa dall’ordine/contratto tramite comunicazione scritta all’altra Parte, con effetto immediato, qualora le circostanze di forza maggiore verificatesi lo giustifichino e, in ogni caso, qualora tali circostanze persistano per più di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione dell’altra Parte di essere soggetta a eventi di forza maggiore. In caso di recesso per giusta causa ai sensi del precedente capoverso, non sarà dovuto alcun corrispettivo o indennità. 

 

10 Cessione del contratto e subappalto 

Il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte, l’ordine/contratto, ivi inclusi i diritti di credito a qualsiasi titolo derivanti dallo stesso, anche in caso di trasferimento di azienda o ramo di azienda del Fornitore. È fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione del/i Bene/i e/o la prestazione del/i Servizio/i oggetto dell’/degli ordine/i o del/dei contratto/i, salvo preventivo consenso scritto di MAB. Nel caso in cui sia concessa l’autorizzazione alla subfornitura/subappalto, il Fornitore garantisce a MAB: (i) che nella selezione del subcontraente applicherà a questo lo stesso approccio per la verifica degli standard qualitativi adottato da MAB nei suoi confronti e che monitorerà il mantenimento di tali alti standard per tutta la durata del rapporto; (ii) di aver inserito nei subcontratti un’espressa previsione sul diritto di MAB di eseguire Audit e controlli (ai sensi dell’articolo 8 delle presenti CGA) presso il subcontraente; (iii) che nel caso in cui il subcontraente non sia già stato oggetto di Audit da parte di MAB, il Fornitore s’impegna, entro 3 mesi dalla conclusione del subcontratto, ad eseguire l’Audit e a gestirne i risultati secondo gli stessi principi con cui MAB gestisce i risultati degli audit dei propri fornitori; (iv) che ogni subcontraente firmerà per presa visione e accettazione il Codice Etico ed il Modello 231 di MAB e dovrà produrne copia. Il Fornitore, inoltre, garantisce a MAB il rispetto da parte dei propri subcontraenti di tutte le disposizioni delle presenti CGA. 

 

11 D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico 

Il Fornitore dichiara e garantisce a MAB, per sé come per suoi eventuali subcontraenti di conoscere e accettare tutte le disposizioni del Codice Etico, qui allegato e integralmente richiamato, e di impegnarsi, in ogni tempo, a rispettarne ciascuna e tutte le disposizioni, obblighi o divieti ivi disciplinati. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto”) e di svolgere, in ogni tempo, la propria attività in modo da evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi della citata normativa. Le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del D.lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231 o del Codice Etico di MAB potranno essere comunicate direttamente tramite il canale di segnalazione https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Mab-Manifatture. Il Fornitore, inoltre, dichiara e garantisce a MAB, per sé come per suoi eventuali subcontraenti, (i) di non aver riportato e di non riportare, in ogni tempo, condanne a carico dell’ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.lgs.231/2001; (ii) di non essere e non divenire, in ogni tempo, destinatario di una misura interdittiva antimafia e/o di un provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione amministrative e/o giudiziarie; (iii) nel caso il Fornitore svolga una attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53 della legge n. 190 del 2012, di possedere e mantenere, in ogni tempo, l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) previsti dal D.P.C.M.18 aprile 2013 e sue successive modifiche e integrazioni; (iv) di garantire in ogni caso di modifica di quanto dichiarato e garantito l’immediata informazione a MAB. 7 

 

12. Obbligo di riservatezza 

Il Fornitore si impegna incondizionatamente a mantenere sotto assoluta riservatezza e segretezza le Informazioni Riservate. È tenuto altresì a non divulgare a terzi né ad utilizzare tali Informazioni per scopi diversi né copiare o riprodurre alcuna documentazione, salvo esplicita autorizzazione dell'Acquirente. L'obbligo di riservatezza è vincolante per il Fornitore e suoi aventi causa e successori e cesserà di essere efficace quando le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore. 

 

13. Proprietà industriale del Fornitore 

L’ordine/contratto non attribuisce al Fornitore e ai suoi eventuali subcontraenti alcun diritto con riguardo ai campioni, dati, materiali, progetti, disegni, Specifiche Tecniche, nomi, modelli, diritti d’autore, marchi, brevetti, software e ogni altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, siano essi o meno oggetto di registrazione, appartenente a MAB e/o ai relativi licenzianti (“Proprietà Intellettuale di MAB”). 

 

14. Privacy 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni, i dati scambiati tra Acquirente e Fornitore nell’ambito dell’esecuzione dell’ordine/contratto e/o durante il suo adempimento dovranno essere usati esclusivamente per le finalità attinenti all’esecuzione del medesimo. I dati dovranno essere protetti, gestiti e conservati con misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti della normativa privacy, come meglio indicato nell’apposita modulistica consegnata al Fornitore. 

 

15. Recesso e risoluzione 

MAB avrà diritto di risolvere in ogni tempo il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, qualora il Fornitore violi anche soltanto una tra le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle CGA: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli ordine/i e/o del/dei contratto/i, MAB potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. In ogni caso, MAB si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni che possono derivare dall’inadempimento. La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 12, che sopravviveranno alla suddetta risoluzione. In ogni caso, le Parti hanno facoltà di recedere liberamente dal contratto con preavviso scritto di 6 (sei) mesi da comunicare mediante raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata. 

 

16. Legge applicabile 

L’ordine/contratto deve intendersi regolato esclusivamente dalla Legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’ordine/contratto e/o alla sua esecuzione e/o interpretazione e/o risoluzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Lanciano.

 

 

Condizioni Generali di Acquisto

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